Iperammortamento 2026 e intelligenza artificiale: guida operativa per le aziende

22 Maggio 2026  ·  5 min di lettura

La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha reintrodotto l’iperammortamento per gli investimenti in beni strumentali 4.0, con una novità rilevante: le tecnologie di intelligenza artificiale avanzata entrano esplicitamente nel perimetro agevolabile. Il decreto attuativo MIMIT-MEF, firmato a inizio maggio 2026, ha definito le regole operative. Questo articolo non è una sintesi di comunicato stampa: è un’analisi che parte dalle fonti primarie — la legge, il decreto, le indicazioni di Fisco Oggi e di Informazione Fiscale — per aiutare chi deve decidere concretamente se e come muoversi.

Il contesto: perché l’iperammortamento 2026 non è Transizione 4.0 con un altro nome

Chi ha vissuto la stagione dei crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0 deve fare attenzione a non trasportare su questa misura i meccanismi operativi precedenti. L’iperammortamento 2026 è uno strumento profondamente diverso, sia nella natura del beneficio sia nella procedura di accesso.

La differenza fondamentale è questa: i crediti d’imposta Transizione 4.0 erano compensabili in F24, ovvero si traducevano in una riduzione diretta delle imposte dovute. L’iperammortamento 2026, invece, è una maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile: l’impresa può dedurre dal reddito imponibile una quota superiore al costo effettivamente sostenuto, con benefici che si spalmano sulla durata del piano di ammortamento del bene.

Come evidenziato da Fisco Oggi, la rivista dell’Agenzia delle Entrate, la misura rientra nel quadro degli incentivi agli investimenti produttivi previsto dalla Legge di Bilancio 2026 e si rivolge a imprese di qualsiasi dimensione e settore, con l’esclusione di agricoltura e imprese in procedure concorsuali.

Le aliquote: quanto vale concretamente l’agevolazione

Il beneficio si articola in tre scaglioni basati sull’entità dell’investimento. La struttura a scaglioni premia gli investimenti di importo contenuto, che ottengono la maggiorazione più elevata in proporzione al costo sostenuto.

Fascia di investimento Maggiorazione del costo ammortizzabile Effetto pratico
Fino a 2,5 milioni di euro 180% Ogni 100€ investiti, ne deduco 280€
Da 2,5 a 10 milioni di euro 100% Ogni 100€ investiti, ne deduco 200€
Da 10 a 20 milioni di euro 50% Ogni 100€ investiti, ne deduco 150€

I beni agevolabili: cosa rientra per le tecnologie AI

Questa è la parte più rilevante per le aziende che stanno valutando investimenti in intelligenza artificiale. Il perimetro è definito dagli Allegati IV e V alla Legge 199/2025.

Beni materiali con componenti AI (Allegato IV)

  • Sistemi di visione intelligente (computer vision): sistemi basati sull’acquisizione di immagini che utilizzano algoritmi di intelligenza artificiale per l’identificazione automatica di non conformità.
  • Robot e sistemi multi-robot con capacità di apprendimento automatico.
  • Componentistica meccatronica ad alta efficienza con capacità di recupero energetico.
  • Magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali aziendali.

Infrastrutture di calcolo per AI (Gruppo IV)

  • High Performance Computing (HPC): infrastrutture per l’addestramento e l’esecuzione di modelli AI, inclusi i server GPU.
  • Edge computing industriale: gateway IoT intelligenti ed edge server.
  • Reti 5G private e switch managed industriali per la convergenza IT-OT.

Beni immateriali con componenti AI (Allegato V)

  • Piattaforme di Agentic AI e Process Mining
  • Software per la progettazione 3D e Digital Twin
  • Sistemi di gestione della produzione (MES, SCADA) con componenti AI integrate
  • Piattaforme di analisi predittiva integrate nei processi produttivi

Cosa NON rientra: i punti critici

  • Software in cloud (SaaS) puri: non agevolabili se erogati esclusivamente come abbonamento cloud senza integrazione strutturata nei processi aziendali.
  • Abbonamenti a piattaforme AI generiche: non agevolabili se configurati come puro abbonamento mensile/annuale (Es.: ChatGpt, Claude, Gemini, ecc…)
  • Beni non prodotti in UE o SEE: il decreto introduce un requisito di origine Made in EU/SEE.
  • Hardware generico: un PC o server non configurato specificamente per applicazioni AI non rientra nel perimetro.

La procedura GSE: più complessa del previsto

La procedura prevede fino a cinque comunicazioni obbligatorie al GSE (Gestore dei Servizi Energetici), che gestisce la piattaforma informatica di accesso tramite SPID. Le fasi principali:

  1. Comunicazione preventiva: trasmissione dei dati aziendali e dell’ammontare degli investimenti programmati — da fare prima di effettuare qualsiasi ordine.
  2. Comunicazione di conferma ordine: dopo l’accettazione dell’ordine da parte del fornitore.
  3. Comunicazione di completamento: entro il 15 novembre 2028.
  4. Documentazione di rendicontazione: necessaria per la chiusura della pratica.

Per investimenti superiori a 300.000 euro è obbligatoria una perizia tecnica asseverata. Sotto tale soglia è sufficiente una dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante.

Cumulabilità con altri strumenti

È previsto il divieto assoluto di cumulo con il credito d’imposta per la transizione ecologica e digitale (art. 1, comma 446, L. 207/2024). Per gli altri strumenti (bandi regionali, Sabatini, R&S) la cumulabilità è tendenzialmente ammessa, ma la base di calcolo dell’iperammortamento deve essere assunta al netto delle altre sovvenzioni ricevute.

Il requisito Made in EU/SEE

I beni materiali devono essere prodotti in UE o nello Spazio Economico Europeo. Il criterio determinante è quello dell’ultima trasformazione sostanziale secondo il Codice Doganale dell’Unione. La verifica va fatta con il fornitore prima dell’acquisto.

La mia prospettiva

Ho seguito l’evoluzione degli incentivi agli investimenti digitali in Italia dall’epoca dei primi piani Industria 4.0. L’inclusione esplicita delle tecnologie AI avanzate tra i beni agevolabili non è solo un’estensione del perimetro: è un segnale di politica industriale. Le aziende che lo interpretano come tale — e che si muovono con la preparazione tecnica e documentale necessaria — si trovano in una posizione competitiva migliore non solo nell’esercizio fiscale 2026, ma strutturalmente.

Fonti e riferimenti utilizzati

  • Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) — Allegati IV e V
  • Decreto attuativo MIMIT-MEF, maggio 2026
  • Fisco Oggi — Rivista dell’Agenzia delle Entrate
  • Informazione Fiscale: Iperammortamento 2026, firmato il decreto (maggio 2026)
  • IncentivImpresa: Iperammortamento 2026: Decreto Attuativo, GSE e Aliquote
  • Rete Agevolazioni: Allegati IV e V Legge Bilancio 2026
  • DKPost: Legge di Bilancio 2026: l’iperammortamento 2026–2028
  • AI4Business: Iperammortamento 2026 e AI: guida completa agli investimenti 4.0 agevolabili
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